Art. 6.
(Inalienabilità e indisponibilità del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio appartiene esclusivamente al beneficiario indicato all'atto della sua costituzione. Esso non può essere ceduto, pignorato o sequestrato fino al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario medesimo o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
      2. Sono nulli gli atti di disposizione, anche per causa di morte, le obbligazioni assunte e i patti stipulati dal beneficiario, fino al raggiungimento della sua maggiore età o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile, aventi a oggetto il Fondo di risparmio.
      3. La proroga della durata del Fondo di risparmio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, non determina il prolungamento del regime di inalienabilità previsto dal presente articolo. Tuttavia, dal periodo d'imposta in corso alla data dell'atto che trasferisce la proprietà o costituisce un diritto sul Fondo cessa l'applicazione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      4. Sugli importi conferiti al Fondo di risparmio è ammessa l'azione revocatoria ai sensi delle norme del codice civile.

 

Pag. 15